Una nuova legge per rafforzarne la protezione
Gli animali diventano soggetti di diritto e oggetto di tutela diretta
Con la Legge 6 giugno 2025 n. 82 “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”, il legislatore è tornato a modificare il quadro normativo di riferimento sulla tutela penale degli animali dopo poco più di vent’anni dalla L. n. 189/2004.

Il primo aspetto significativo della riforma è certamente la nuova dizione della rubrica del Titolo IX-bis del Libro secondo del Codice penale “Dei delitti contro gli animali”, così individuando l’animale quale destinatario diretto della tutela penale, in linea con l’articolo 13 del TFUE e con il novellato articolo 9 della Costituzione.
Per quanto attiene alle sanzioni previste per i reati in danno agli animali, si evidenzia un generale aumento dei limiti edittali: l’uccisione di animali (art. 544-bis) passa, infatti, alla “reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”. Sempre rispetto a tale reato è introdotta un’aggravante che stabilisce la pena della reclusione “da uno a quattro anni e la multa da euro 10.000 a euro 60.000” per chi uccide adoperando sevizie o prolungando le sofferenze dell’animale. Anche per il reato di maltrattamento (art. 544-ter) la pena passa ora alla reclusione “da sei mesi a due anni”, a cui si aggiunge la pena pecuniaria in via congiunta. È introdotto anche l’aumento della metà della pena se dalla somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate ovvero dalla sottoposizione a trattamenti dannosi, possa derivare la morte degli stessi. Inoltre, la multa per il reato di cui all’art. 544- quater è aumentata “da 15.000 a 30.000 euro”; mentre per il reato di cui all’art. 544-quinquies la reclusione – estesa anche a chi partecipi ai combattimenti – passa “da due a quattro anni”. Per quanto concerne il reato previsto dall’articolo 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) è ora prevista la reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d’ufficio, essendo venuta meno la previsione espressa della procedibilità a querela di parte, aspetto che ne favorisce l’accertamento e la repressione.
In relazione alle aggravanti, la pena per chi compie i reati citati sarà aumentata fino a un terzo se i fatti sono commessi in presenza di minori, nei confronti di più animali o se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso, ad esempio pubblicando sui social le immagini del reato.
NUOVE DISPOSIZIONI E MISURE DI PREVENZIONE

Ulteriori miglioramenti si registrano per la codificazione dell’istituto, già applicato nella prassi, della cessione definitiva degli animali nelle more del processo che consente, alle associazioni o a loro sub affidatari, di svincolarli attraverso il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale.
Per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del Codice penale e dall’articolo 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati deve aggiungersi anche la positiva previsione del divieto di uccisione o di alienazione, salvo i casi di cessione alle associazioni, degli animali nelle more del procedimento. Inoltre, le modifiche apportate alla Legge n. 201 del 2010 renderanno il reato di traffico illecito di animali da compagnia (art. 4) più facilmente contestabile in quanto basterà riscontrare la sola assenza di microchip, di passaporto o di certificazione sanitaria.
È stata prevista altresì l’estensione dell’applicabilità delle misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II del Decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) ai soggetti abitualmente dediti ai reati di cui agli artt. 544-quater, 544-quinquies o a quelli previsti dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201.

Tra gli aspetti controversi vi è l’introduzione del divieto, sanzionato in via amministrativa, di detenzione di cani e gatti alla catena o con altro strumento similare che ne impedisca il movimento, derogabile in alcune ipotesi tassative: in presenza di documentate ragioni sanitarie (quindi a fronte di certificazione medico veterinaria) o per temporanee esigenze di sicurezza (per evitare un rischio per l’animale stesso, l’incolumità di persone o per altri animali). Le numerose leggi regionali che – come quelle di Calabria, Campania, Marche e Umbria – vietano già tale pratica o la disciplinano in maniera più stringente, potranno comunque continuare ad applicarsi in quanto migliorative per la tutela offerta al bene giuridico protetto, atteso che la competenza in tema sanità – sotto cui ricade la tutela animale – è concorrente tra Stato e Regioni. Peraltro, tale divieto è sanzionato “salvo che il fatto non costituisca reato”: sarà quindi possibile, in continuità con quanto già accadeva in passato (Corte di Cassazione Sezione III 9 giugno 2011, sentenza n. 26368), l’integrazione dei reati di cui agli articoli 544-ter e 727 comma II del Codice penale in tutti i casi in cui la condotta determini anche lesioni fisiche o psicofisiche o gravi sofferenze.
Alla luce dell’importante riforma appena approvata è fondamentale a questo punto un lavoro sempre più sinergico tra Autorità Giudiziaria, addetti ai controlli, forze di polizia e associazioni, affinché le norme siano correttamente applicate, come ci impone anche il legislatore europeo, la nostra Costituzione e la crescente sensibilità della società rispetto alla tutela di tutti gli animali.

